Dalla maxi-deduzione per beni 4.0 e software al possibile stop ai vincoli territoriali: la misura torna al centro della politica industriale, ma la piena operatività resta legata al decreto attuativo e ai chiarimenti su scaglioni, cloud, leasing, accumulo energetico e investimenti già avviati.

Dopo anni in cui il sostegno agli investimenti industriali è passato soprattutto dai crediti d’imposta, il 2026 segna il ritorno di una misura che le imprese manifatturiere conoscono bene: l’iperammortamento. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha reintrodotto una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il perimetro temporale è già fissato dalla norma: investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il meccanismo è noto, ma resta potente. Non si tratta di un contributo diretto né di un credito d’imposta: l’incentivo agisce aumentando, solo ai fini fiscali, il costo su cui calcolare le quote di ammortamento o i canoni di leasing deducibili. In sostanza, a parità di investimento, cresce la base di deduzione e si alleggerisce il reddito imponibile. La legge prevede tre scaglioni: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

Una misura che guarda alla fabbrica reale

Il cuore dell’agevolazione resta il paradigma 4.0. Il comma 429 della legge include tra i beni agevolabili quelli materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati IV e V, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nello stesso perimetro rientrano anche i beni strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.

Per il fotovoltaico, la norma continua a richiamare specifiche categorie di moduli previste dal decreto-legge 181/2023. È qui che il nuovo iperammortamento si distingue per un’impostazione più aderente all’evoluzione delle fabbriche. Oltre alle macchine, la misura guarda a software, piattaforme, sistemi di calcolo, connettività, controllo qualità e sicurezza digitale.

Gli Allegati IV e V confermano un impianto più aggiornato, in cui entrano con maggiore evidenza soluzioni digitali avanzate, infrastrutture di calcolo e applicazioni software per la gestione del processo produttivo. Per il settore della stampa, del converting e del packaging, il significato è chiaro. L’agevolazione può sostenere non solo l’acquisto di nuove linee, automazioni, sistemi di finishing e movimentazione, ma anche l’introduzione di software di reparto, piattaforme per la raccolta dati, strumenti di controllo qualità e tracciabilità. In altre parole, il vantaggio fiscale premia non semplicemente la tecnologia in sé, ma la sua reale integrazione nel flusso produttivo. È un punto cruciale per comparti che oggi misurano la competitività sulla capacità di connettere macchina, dato e processo.

Il nodo dei decreti attuativi

A frenare l’entusiasmo del mercato è però il fatto che la misura, pur essendo già prevista dalla legge, attende ancora il tassello decisivo della piena attuazione. Il MIMIT ha comunicato a inizio gennaio di aver trasmesso al MEF il decreto interministeriale sulle modalità attuative, ma alla data in redigiamo il presente articolo il provvedimento non risulta ancora pubblicato. Resta dunque definito il quadro legislativo generale, ma non ancora completato quello operativo.

Su questo punto Federmacchine aveva lanciato un allarme netto già a febbraio. Il presidente Bruno Bettelli aveva denunciato il rischio che, senza regole applicative chiare e tempestive, la domanda restasse bloccata invece di essere sostenuta.

In quella stessa fase, però, la federazione difendeva anche la scelta originaria di riservare l’agevolazione ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, leggendo quel vincolo come una forma di tutela per l’industria europea dei beni strumentali. Il punto è che quel quadro nel frattempo è cambiato. Con l’articolo 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il Governo ha eliminato dalla legge il requisito dell’origine UE/SEE dei beni agevolabili, stabilendo che la modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Di conseguenza, la preoccupazione espressa da Federmacchine sulla possibile apertura ai beni extra-UE va oggi riletta come una posizione riferita alla versione iniziale della misura, non più al testo vigente. Resta invece del tutto attuale l’altro punto sollevato dai costruttori: senza decreto attuativo, senza istruzioni operative definitive e senza un percorso amministrativo chiaro, anche una misura già corretta sul piano normativo rischia di non tradursi subito in investimenti reali. Ed è su questo terreno che si concentra ora anche l’attenzione della filiera della carta, grafica e trasformazione.

La questione del “Made in Ue”

Qui c’è la novità normativa più importante da aggiornare. La legge, nella sua formulazione originaria, collegava il beneficio agli investimenti in beni prodotti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo. Ma questa limitazione territoriale non è più soltanto oggetto di annuncio politico: è stata formalmente eliminata dall’articolo 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, che ha soppresso dal comma 427 della Legge n.199 le parole relative all’origine UE/SEE dei beni.

La stessa modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. In altre parole, il superamento del vincolo geografico è ormai legge vigente. L’apertura annunciata a Telefisco da Maurizio Leo ha quindi trovato attuazione normativa.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, aveva accolto favorevolmente questa scelta, osservando come soprattutto nel campo delle immobilizzazioni immateriali — software e soluzioni digitali — molti fornitori strategici siano collocati fuori dall’Europa, e aveva chiesto al tempo stesso di rendere la misura più strutturale e di semplificare il numero di comunicazioni richieste alle imprese. Su questo fronte, però, la semplificazione procedurale attesa dal mercato dovrà passare dal decreto attuativo e dai modelli operativi collegati alla piattaforma GSE.

Punti che il decreto deve chiarire

La correzione introdotta dal decreto-legge di marzo non chiude tutti i nodi interpretativi. Il decreto attuativo dovrà quindi fare chiarezza su alcuni passaggi sostanziali che possono cambiare in modo concreto la convenienza fiscale delle operazioni e il perimetro dei beni effettivamente agevolabili. Punti da chiarire:

  • Criterio di calcolo degli scaglioni e del plafond massimo di 20 milioni di euro. La legge definisce le tre fasce di maggiorazione, ma resta da capire se il conteggio debba essere effettuato anno per anno oppure sull’intero arco temporale della misura, cioè dal 2026 al 2028. Per le imprese che distribuiscono gli investimenti su più esercizi, la risposta può incidere in modo sensibile sull’intensità complessiva del beneficio e sulla struttura stessa dei piani d
  • Impianti di stoccaggio dell’energia e rapporto tra autoproduzione e accumulo. La norma include i beni destinati all’autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo e richiama anche gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta, ma non chiarisce in modo espresso se il sistema di accumulo debba essere necessariamente collegato a un nuovo impianto realizzato contestualmente oppure possa essere agevolato anche quando serve un’infrastruttura già esistente. È un tema tutt’altro che secondario per le imprese che hanno già avviato investimenti energetici e vogliono completarli in una fase successiva.
  • Software fruito in cloud o in modalità as-a-service. L’impianto della misura, anche attraverso l’Allegato V, guarda chiaramente a software, piattaforme, applicazioni di sistema e strumenti digitali avanzati per la gestione del processo produttivo. Tuttavia il meccanismo dell’iperammortamento resta, per sua natura, ancorato a costi capitalizzati e ammortizzabili. Se il decreto non interverrà in modo chiaro, il rischio è una frizione tra l’evoluzione reale dei modelli software e una struttura fiscale costruita su logiche più tradizionali.
  • Leasing. Nelle ricostruzioni tecniche circolate in questi mesi è emerso il tema del raggiungimento del 20% del costo di acquisizione entro determinate finestre temporali come possibile snodo documentale della procedura. Il problema è che nella locazione finanziaria i flussi iniziali non coincidono sempre con questa soglia in modo lineare. Senza una clausola di coordinamento esplicita, il leasing rischia quindi di trovarsi penalizzato per ragioni formali, pur restando uno degli strumenti più utilizzati per finanziare macchinari, linee e sistemi produttivi nelle imprese manifatturiere.
  • Investimenti avviati prima del 1° gennaio 2026 ma effettuati fiscalmente nel 2026. La norma primaria lega il beneficio agli investimenti effettuati nel periodo agevolato e, come sempre, il riferimento alle regole fiscali di imputazione temporale può portare a distinguere tra data dell’ordine, impegno contrattuale, consegna del bene e messa in funzione. Per questo il decreto attuativo dovrà chiarire se e in quali limiti possano rientrare nel nuovo iperammortamento operazioni avviate nel 2025 ma perfezionate fiscalmente nel 2026.
  • Componenti FER e permanenza di vincoli specifici per il fotovoltaico. Se il limite generale legato all’origine geografica dei beni è stato eliminato dal decretolegge n. 38 del 27 marzo 2026, per i moduli fotovoltaici continua a rilevare il rinvio normativo già previsto dalla legge di bilancio. Il venir meno del requisito generale UE/SEE non cancella automaticamente ogni specificità settoriale: per il fotovoltaico potrebbero continuare a valere requisiti che il decreto dovrà coordinare in modo chiaro con il nuovo impianto della misura.

Una leva forte, ma servono regole chiare

L’iperammortamento torna come una misura potenzialmente molto efficace per sostenere investimenti in macchine, software, automazione e soluzioni energetiche, anche nei settori della stampa, del converting. Il rafforzamento delle risorse è stato accolto positivamente anche da Federazione Carta Grafica, che lo legge come un sostegno concreto ai piani industriali già avviati. Resta però un limite decisivo: senza decreto attuativo e regole operative chiare, il beneficio rischia di non tradursi subito in investimenti reali. Il vincolo del “made in UE” è stato eliminato, ma manca ancora il quadro applicativo definitivo.