Riprendiamo velocemente l’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 «Decreto Cura Italia» modificato dall’art.  30 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 «Decreto Liquidità». Ci riferiamo al Credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro. Beneficiari di questa misura sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Mentre il Cura Italia prevedeva questa misura solo per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, il decreto Liquidità ha esteso la portata della norma agevolando anche l’acquisto di DPI, e dunque mascherine, guanti disinfettanti, ma anche la costruzione di barriere protettive, ad esempio quelle in plexiglass, per separare gli operatori. L’ammontare di queste spese ammissibili generano credito di imposta pari al 50% dei costi sostenuti fino a un importo massimo di 20.000 euro.

Cessione di crediti deteriorati

Un altro incentivo fiscale a sostegno delle imprese è previsto nel Cura Italia che, con l’art. 55 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 istituisce un Credito d’imposta per la cessione di crediti deteriorati. La cessione di crediti deteriorati, ovvero quei crediti derivanti da attività commerciale ma non più esigibili per motivazioni varie, contribuisce a generare cassa alle imprese e dunque rende disponibile nuova liquidità, particolarmente utile in momenti di difficoltà come questi. La misura tende a incentivare la cessione dei crediti deteriorati e prevede che per la cessione a titolo oneroso a terzi (la cessione infragruppo non è valida) di crediti deteriorati operata entro il 31 dicembre 2020 sia possibile trasformare in credito di imposta le DTA (Deferred Tax Assets, ovvero le imposte differite attive) derivanti sia da perdite fiscali che da eccedenze ACE (Aiuto alla crescita economica). 

Poiché entrambe le posizioni soggettive sono scomputabili unicamente dal reddito d’impresa imponibile IRES e non dalla base imponibile IRAP, il credito d’imposta sarà determinato applicando al relativo ammontare l’aliquota IRES (pari al 24%) eventualmente aumentata delle relative addizionali, se applicabili. I crediti di imposta così ottenuti possono essere portati in compensazione, ceduti ovvero richiesti a rimborso.

L’ammontare massimo di trasformazione delle DTA è pari al 20% del valore nominale del credito ceduto con un “cap” pari a 2 miliardi di euro, determinato per singola cessione e tenendo eventualmente conto di tutte le cessioni effettuate entro il termine stabilito a livello di gruppo. La conversione in credito di imposta delle DTA può essere effettuata anche se le stesse non sono state iscritte in bilancio.

Per supportare la comprensione del meccanismo di questa misura, può giovare un semplice esempio numerico.

A = crediti deteriorati oggetto di cessione ad un terzo: 500.000 euro

B = limite del 20% di A: 100.000 euro

C = 24% aliquota IRES -> Credito di imposta: 24.000 euro.

Naturalmente le considerazioni sin qui espresse sono inerenti agli aspetti fiscali. In ogni azienda dovrà essere valutato l’impatto sul Conto economico dell’operazione di cessione dei crediti.

Di Stefano Portolani

Foto: depositphoto

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