Dal 27 settembre stop alle dichiarazioni ambientali generiche: entrano in vigore nuove regole per packaging e comunicazione ambientale
Da oggi, 27 settembre 2026, diventano applicabili in Italia le nuove disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva europea 2024/825, la cosiddetta Empowering Consumers for the Green Transition. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 ed entrato formalmente in vigore il 24 marzo, modifica il Codice del Consumo con l’obiettivo di rafforzare la tutela contro il greenwashing e rendere più trasparenti le informazioni ambientali rivolte ai consumatori. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.
Per il settore della stampa e del packaging il cambiamento è tutt’altro che marginale. Una parte rilevante delle informazioni ambientali raggiunge infatti il consumatore attraverso confezioni, etichette, sleeve, astucci, cartellini, materiali promozionali e altri supporti stampati. Le aziende dovranno quindi prestare maggiore attenzione non soltanto a ciò che dichiarano, ma anche al modo in cui il messaggio viene formulato e presentato graficamente.
Sul tema è intervenuta anche la Federazione Carta e Grafica, che il 15 settembre ha dedicato alle nuove disposizioni il webinar “La conformità normativa nella lotta al greenwashing. Linee guida della Federazione ed esempi pratici”, con l’obiettivo di fornire alle imprese della filiera indicazioni applicative in vista della scadenza del 27 settembre.
Green claim, cosa cambia con il D.Lgs. 30/2026
Uno dei punti centrali della nuova disciplina riguarda le asserzioni ambientali generiche. Espressioni come “green”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente” o formule analoghe non possono essere utilizzate liberamente quando non siano sostenute da prestazioni ambientali riconosciute e dimostrabili.
La definizione di “asserzione ambientale” introdotta nella normativa è inoltre molto ampia e non riguarda soltanto le frasi riportate su una confezione. Può comprendere testi, rappresentazioni figurative e grafiche, simboli, marchi, nomi commerciali e denominazioni di prodotti quando comunicano o suggeriscono un impatto positivo, nullo o inferiore sull’ambiente.
Proprio su questo aspetto la Federazione Carta e Grafica richiama l’attenzione delle aziende: un claim può risultare ingannevole anche quando parte da un elemento reale, se il modo in cui viene presentato induce il consumatore ad attribuire al prodotto benefici ambientali più ampi di quelli effettivamente dimostrabili.
È un passaggio rilevante per il packaging. Una caratteristica ambientale riferita, per esempio, al materiale utilizzato per la confezione non può essere automaticamente trasformata in una dichiarazione riferita all’intero prodotto. La comunicazione deve mantenere un perimetro coerente con ciò che l’impresa può effettivamente documentare.
La logica è stata sintetizzata dal direttore della Federazione Carta e Grafica e di Assocarta, Massimo Medugno, con un principio immediato: “metti sull’etichetta quello che fai e fai quello che dici nell’etichetta”. Una formula che riassume bene il cambio di impostazione richiesto alle imprese: la sostenibilità comunicata deve corrispondere a caratteristiche effettive, verificabili e correttamente circoscritte.
Per la Federazione non si tratta di comunicare meno, ma meglio
Il punto di vista espresso dalla Federazione Carta e Grafica è particolarmente interessante perché sposta l’attenzione dal semplice divieto di greenwashing alla qualità della comunicazione ambientale.
Maurizio D’Adda, direttore di Assografici, ha sottolineato come le nuove regole vadano nella direzione di una comunicazione basata su affermazioni precise, comprensibili, circoscritte e sostenute da elementi verificabili. Il messaggio per le imprese, dunque, non è rinunciare a raccontare le proprie prestazioni ambientali, ma farlo con maggiore rigore.
Un approccio che assume particolare rilevanza in una filiera come quella cartaria e grafica, nella quale temi quali riciclabilità, contenuto di materiale riciclato, origine delle fibre, riduzione delle emissioni, consumi energetici ed efficienza dei processi sono ormai parte integrante della proposta di valore delle aziende.
Il D.Lgs. 30/2026 rende quindi ancora più importante distinguere tra una caratteristica concretamente misurabile e una formulazione di marketing capace di suggerire al consumatore qualcosa di più ampio.
Anche le etichette di sostenibilità entrano in un perimetro più definito. La nuova disciplina introduce infatti condizioni specifiche per il loro utilizzo e mira a evitare la proliferazione di simboli e marchi capaci di apparire come certificazioni indipendenti senza esserlo.
Packaging e comunicazione ambientale sotto la lente
Per produttori di packaging, etichettifici, converter e stampatori, il D.Lgs. 30/2026 introduce soprattutto una nuova attenzione nella gestione dei contenuti forniti dai clienti.
La responsabilità prevista dal Codice del Consumo ricade sul professionista che utilizza la pratica commerciale nei confronti del consumatore. Nella filiera grafica, però, è ragionevole attendersi una crescente attenzione ai processi di verifica, approvazione e tracciabilità delle versioni di packaging ed etichette.
Un claim ambientale non è infatti più soltanto un elemento creativo o commerciale. Diventa parte di un sistema di informazioni che deve essere coerente con le evidenze a disposizione del brand.
Per lo stampatore questo non significa trasformarsi nel soggetto chiamato a certificare la fondatezza delle affermazioni del cliente, ma rende ancora più importante definire con chiarezza responsabilità, approvazioni delle bozze, versioning dei file e modifiche richieste prima della produzione.
La questione riguarda anche gli elementi visivi. Se un messaggio ambientale può essere veicolato attraverso rappresentazioni grafiche e simboliche, anche la progettazione della confezione assume un ruolo importante nella percezione complessiva trasmessa al consumatore.
La sostenibilità riguarda tutta la filiera, anche le tecnologie
Uno degli spunti più interessanti emersi dal confronto promosso dalla Federazione è l’estensione del ragionamento all’intera supply chain.
Il tema non riguarda soltanto chi produce carta, packaging o stampati. Enrico Barboglio, direttore di Acimga, ha richiamato il ruolo dei costruttori di tecnologie: macchine più efficienti e sostenibili possono rappresentare un elemento importante della transizione del settore, ma anche in questo caso le prestazioni comunicate devono poter essere misurate e documentate.
Per il comparto delle tecnologie per la stampa e il converting il principio è quindi analogo a quello applicabile al packaging: termini come maggiore efficienza, riduzione dei consumi, minori emissioni o minore produzione di scarti acquistano valore competitivo quando poggiano su indicatori e parametri verificabili.
La normativa coinvolge così, direttamente o indirettamente, brand owner, produttori di materiali, cartiere, converter, stampatori, fornitori di inchiostri e consumabili e costruttori di macchine. La qualità dei dati che circolano lungo la catena del valore diventa un elemento sempre più importante anche per la qualità della comunicazione finale.
Claim climatici e promesse future: serve maggiore cautela
Particolare attenzione richiedono anche le dichiarazioni relative all’impatto climatico dei prodotti.
La nuova disciplina inserisce tra le pratiche considerate ingannevoli determinate affermazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra quando tali dichiarazioni siano fondate sulla compensazione delle emissioni.
Espressioni come “carbon neutral” o “a impatto climatico zero” richiedono quindi una verifica particolarmente accurata delle condizioni nelle quali vengono utilizzate.
Il D.Lgs. 30/2026 interviene inoltre sulle dichiarazioni relative a risultati ambientali da raggiungere in futuro. Promesse di riduzione dell’impatto o obiettivi ambientali non possono restare semplici dichiarazioni programmatiche: devono poggiare su impegni chiari, oggettivi e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico.
È un aspetto importante anche per la comunicazione corporate. Dichiarare su una confezione, su un catalogo o su un sito che un’azienda sarà “a impatto zero” entro una determinata data richiede ora un livello di supporto documentale molto diverso rispetto a una generica aspirazione di marketing.
Green claim e vecchie scorte: cosa succede ai packaging già stampati
Uno degli aspetti più delicati per l’industria riguarda le scorte di prodotti e packaging realizzate prima dell’applicazione delle nuove norme.
Il tema è particolarmente sentito dalle imprese che producono grandi quantitativi di confezioni, etichette e materiali stampati con largo anticipo rispetto alla vendita del prodotto. Su questo fronte è intervenuto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 agosto 2026, dedicata proprio alle prime indicazioni applicative del D.Lgs. 30/2026.
La Federazione Carta e Grafica ha conseguentemente aggiornato la propria nota applicativa per le imprese, riservando particolare attenzione agli existing products, cioè ai prodotti e alle confezioni già esistenti.
Secondo quanto illustrato dalla Federazione sulla base delle indicazioni ministeriali, nella gestione delle scorte viene operata una distinzione tra beni deperibili e beni durevoli. Per i primi si tiene conto della naturale scadenza del prodotto, mentre per i beni durevoli viene indicato un periodo di sei mesi per l’adeguamento delle confezioni. L’obiettivo è evitare, quando possibile, il ritiro o la distruzione indiscriminata di prodotti già realizzati, contemperando l’applicazione delle nuove norme con la gestione concreta dei cicli produttivi.
Per le aziende di stampa e packaging è un’indicazione di particolare rilievo. Gestire l’adeguamento non significa infatti soltanto modificare un testo al computer: può voler dire intervenire su file grafici già approvati, matrici, cliché, impianti, materiali ordinati, confezioni già stampate o prodotti già entrati nella catena distributiva.
Il tema delle scorte evidenzia quindi quanto sia importante, da questo momento, coinvolgere con maggiore anticipo nella progettazione del packaging le funzioni marketing, legali, tecniche e di sostenibilità, insieme ai fornitori della filiera grafica.
Dalla sostenibilità dichiarata alla sostenibilità dimostrabile
Nel confronto organizzato dalla Federazione Carta e Grafica emerge infine un’indicazione più generale.
La sostenibilità sta diventando sempre più una caratteristica intrinseca di prodotti e processi. Proprio per questo non può essere utilizzata indiscriminatamente come elemento distintivo. Quando un’impresa rivendica una prestazione migliore rispetto allo standard o rispetto ai concorrenti, quella differenza deve essere supportata da elementi documentabili e misurabili.
È probabilmente questa una delle conseguenze più interessanti del nuovo quadro normativo per la filiera della stampa: il passaggio da una comunicazione della sostenibilità prevalentemente narrativa a una comunicazione sempre più basata su dati, perimetri precisi e prove verificabili.
La sostenibilità resta un elemento competitivo, ma diventa più importante spiegare esattamente dove risiede il vantaggio. Dire che una confezione utilizza una determinata percentuale di materia riciclata, quando il dato è verificato e pertinente, è molto diverso dal presentare genericamente l’intero prodotto come “green”.
La stessa logica vale per una macchina da stampa che riduce i consumi rispetto a un modello precedente, per un processo capace di diminuire gli scarti o per un materiale che raggiunge determinate prestazioni di riciclabilità: ciò che fa la differenza è la capacità di indicare che cosa è migliorato, rispetto a quale riferimento e sulla base di quali dati.
Per stampatori, converter e fornitori di tecnologie il D.Lgs. 30/2026 non rappresenta quindi soltanto un nuovo insieme di divieti. Introduce un diverso modo di costruire e gestire la comunicazione ambientale lungo tutta la filiera.
Dal 27 settembre, prima che un claim raggiunga la macchina da stampa sarà sempre più importante sapere a quale caratteristica si riferisce, quali elementi lo supportano e se il messaggio finale mantiene esattamente il perimetro dell’informazione che l’azienda può dimostrare.
Perché una parola, un simbolo, una promessa o una prestazione ambientale stampata su una confezione possono ormai diventare parte integrante della compliance del prodotto.

