A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, che ha previsto tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa nonché misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l’INPS ha diramato in data 20 marzo 2020 i Messaggi 1287 e 1288.

Il primo fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid19.

Il secondo fornisce una prima illustrazione relativa alle indennità di sostegno in favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. L’indennità, prevista per il mese di marzo 2020, sarà di importo pari a 600 euro, non soggette ad imposizione fiscale. Tra le categorie di lavoratori destinatari rientrano i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (a tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle gestioni Artigiani, Commercianti);

Le istruzioni operative, relative all’applicazione dei suddetti ammortizzatori nonché all’erogazione delle predette indennità, saranno fornite dall’Istituto con apposite circolari illustrative.

Riprendiamo qui i temi trattati nel messaggio 1287 che interpreta il contenuto del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto “Cura Italia”.

 

Cassa integrazione ordinaria

L’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 prevede, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Oltre a diverse tipologie, richiamate ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, rientrano tra i beneficiari le imprese industriali manifatturiere.

Caratteristiche:

Durata

Presentata con le normali modalità di richiesta per la CIGO, questa sarà erogata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. La causale unica per beneficiare di tutte le misure previste è “COVID-19”.

Semplificazioni

Ancora ex articolo 19, e aziende che chiedono l’applicazione della misura non devono fornire alcuna prova in ordine alla “transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa” né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Tale esenzione è in deroga al cosiddetto JOBS ACT. Va dunque prodotto solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Qualora l’azienda che richiede l’integrazione salariale con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” avesse in corso analoga domanda (con causale differente), quest’ultima sarà annullata d’ufficio e prevarrà quella emergenziale.

Le imprese che stavano già fruendo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) alla data del 23 febbraio 2020 e che rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO. In questo caso la cassa integrazione ordinaria si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

Qualora l’azienda, in relazione al suo settore di appartenenza, non potesse accedere alle integrazioni salariali ordinarie, potrà richiedere la cassa integrazione in deroga in luogo della CIGO.

In deroga al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, al fine di consentire una estesa fruizione delle integrazioni salariali, l’azienda richiedente non verserà il contributo addizionale; non vi saranno i limiti delle 52 settimane di fruizione di contribuzioni nel biennio mobile, dei 24 mesi nel quinquennio mobile (sono 30 per imprese edili e del settore lapideo), di 1/3 delle ore lavorabili.

La misura è applicabile per tutti i lavoratori che erano dipendenti delle aziende richiedenti alla data del 23 febbraio 2020 (normalmente è richiesta l’anzianità minima di 90 giorni).

La presentazione della domanda ha come termine la fine del quarto mese successivo a quello nel quale si è iniziata la sospensione o riduzione delle attività lavorative.

INPS fornisce quattro esempi esplicativi dei termini di presentazione:

Esempio 1

– periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24/2/2020 al 10/4/2020

– termine di presentazione dell’istanza: 31/7/2020

Esempio 2

– periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/3/2020 al 30/4/2020

– termine di presentazione dell’istanza: 31/7/2020

Esempio 3

– periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/4/2020 al 29/5/2020

– termine di presentazione dell’istanza: 31/8/2020

Esempio 4

– periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 4/5/2020 al 27/6/2020

– termine di presentazione dell’istanza: 30/9/2020

Se, in futuro ci dovessero essere ulteriori richieste, il periodo concesso per quella emergenziale – ove percepita-  viene neutralizzato.

Erogazione

La prestazione potrà essere erogata direttamente dall’INPS al lavoratore senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. Rimane comunque possibile ricorrere al conguaglio UNIEMENS (la comunicazione azienda – Stato che avviene tramite un modello che ha unificato i precedenti DM10/2 ed EMENS e raccoglie le informazioni retributive e contributive relative ad ogni singolo lavoratore a livello).

Assegno ordinario

Questa misura, regolata dall’articolo 21 del Cura Italia, è prevista in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di settore e del Fondo di integrazione salariale (FIS). È una prestazione di integrazione salariale. Beneficiari per il Fondo di solidarietà sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Beneficiari per il Fondo di Integrazione Salariale sono sia i lavoratori dipendenti, sia i datori di lavoro. DIPENDENTI: i lavoratori anche se assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio) impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti. DATORI DI LAVORO: coloro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

Analogamente alla CIO di cui sopra e con la stessa finalità, sempre in deroga al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, l’azienda richiedente non verserà il contributo addizionale; non si terrà conto del tetto contributivo aziendale (l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto); non sussistono i limiti delle 52 settimane di fruizione di contribuzioni nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il FIS; dei 24 mesi nel quinquennio mobile, di 1/3 delle ore lavorabili.

Qui identiche agevolazioni già previste per CIO (ed esposte sopra) in riferimento a: anzianità lavorativa dei dipendenti; termini di presentazione della domanda; esenzione della produzione di elementi probatori; prevalenza della causale “Emergenza COVID-19 nazionale”; neutralità della misura emergenziale e modalità di pagamento.

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito dell’INPS.

Ove l’accesso alla prestazione di assegno ordinario fosse subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda. Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Questa misura, prevista dall’articolo 22 del Cura Italia, estende quanto già adottato con il precedente D.L.9 – 2020 e costituisce una prestazione aggiuntiva rispetto ai trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”. Viene riconosciuta a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per una durata non superiore a nove settimane.

Sono esclusi i seguenti soggetti: i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà; i datori di lavoro domestico, i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà, i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF, Assegno per il Nucleo Familiare).

Ai fini dell’accoglimento della domanda, i datori di lavoro con più di 5 dipendenti devono produrre l’accordo sindacale sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Tale accordo può essere stato raggiunto anche per via telematica. Tale accordo non è necessario per datori di lavoro che occupano meno di cinque dipendenti.

Anche per questa misura sono previste agevolazioni: le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro; il contributo addizionale; la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Poiché sono Regioni e Province autonome gli Enti che concedono la prestazione sub emissione di un proprio decreto, a queste vanno indirizzate le domande di accesso. Gli stessi Enti provvederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge effettuando l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il pagamento verrà eseguito esclusivamente in modalità diretta. Il datore di lavoro inoltrerà il modello SR41.

Il sito di riferimento per ogni approfondimento, inoltro documentazione e occorrende è:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps

 

di Stefano Portolani

 

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