Tra le novità introdotte con il D.lgs. n. 116/2020, quella inerente l’etichettatura ambientale degli imballaggi per un corretto smaltimento degli imballi

di Davide Biancorosso

Pubblicata il 25 febbraio 2022 in Gazzetta Ufficiale, la Legge del 25 febbraio 2020 n. 15 (di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 – cd. Milleproroghe) all’articolo 11 aveva rimandato l’obbligo di etichettatura degli imballaggi sino al prossimo 31 dicembre 2022. Rispetto a quanto precedentemente pubblicato il 31 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale, l’articolo 11 è stato modificato, in sede di dibattimento, allungando i termini della proroga la cui scadenza era inizialmente fissata al 1° luglio 2022.

L’entrata in vigore delle nuove regole di etichettatura degli imballaggi fu quindi spostata al 1° gennaio 2023; ulteriore proroga che trova le sue ragioni nelle difficoltà applicative delle disposizioni previste. E oggi ci siamo.

 

Le “Linee Guida” del MiTE

Anche l’emanazione delle linee guida tecniche per l’etichettatura, la cui pubblicazione a cura del Ministero della Transizione Ecologica era prevista per gennaio 2022, era stata ulteriormente rinviata a 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla GU del Decreto Legge avvenuta lo scorso 25 febbraio 2022. In ritardo rispetto alla prima versione, ma in anticipo rispetto alle ultime modifiche del Decreto Legge, le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art.219 comma5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.” vedono la luce il 15 marzo 2022, fornendo finalmente le necessarie indicazioni ai produttori sulle modalità di etichettatura degli impilaggi.

 

I nuovi requisiti, in sintesi

Le previste etichettature ambientali degli imballaggi interessano sia il settore del B2B, sia quello del B2C, anche se in maniera differente. Il primo dovrà indicare direttamente sugli imballaggi (salvo alcune deroghe) la composizione degli stessi tramite specifici codici alfanumerici. Sugli imballi destinati invece al consumatore finale oltre alla composizione si dovranno obbligatoriamente riportare chiare indicazioni per un corretto smaltimento. La normativa prevede che:

• I produttori riportino sull’imballaggio (primario, secondario e terziario) la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE¹;

• Gli imballaggi destinati al consumatore finale devono riportare anche chiare indicazioni per favorirne la raccolta differenziata;

• I produttori realizzano l’etichetta nella forma e nei modi che riterranno più idonei ed efficaci al raggiungimento dell’obiettivo.

Perché un’etichettatura ambientale degli imballaggi?

Queste nuove etichette hanno lo scopo di fornire precise indicazioni agli utilizzatori e ai consumatori per favorire la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano.

L’etichetta deve quindi riportare la composizione dell’imballo e le indicazioni per un corretto smaltimento; entrambe queste informazioni sono obbligatorie per il solo mercato italiano e si applicano all’intero imballo, ivi comprese sue parti eventualmente separabili (es. bottiglia e tappo). Nel caso di esportazione dell’imballo si devono verificare eventuali disposizioni emanate dallo Stato di destinazione; in Europa l’indicazione del materiale è sempre obbligatoria mentre quella sulle modalità di smaltimento varia, anche nei simboli, da Stato a Stato (es.: Triman francese).

 

Il primo obbligo: dove smaltire

Tutti gli imballaggi devono essere “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili […] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”. Le informazioni che devono quindi essere riportate nell’etichetta devono essere chiare e di facile lettura e devono indicare la possibile destinazione finale dell’imballo una volta che ha terminato la sua funzione diventando rifiuto. Devono quindi con pittogrammi, immagini, testo, o con una loro combinazione, indicare ad esempio “raccolta differenziata carta; raccolta differenziata plastica; verifica le disposizione del tuo comune;…”. Questo obbligo interessa gli imballaggi, di prodotti venduti o regalati, destinati al consumatore finale. Recentemente il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che l’attuazione di questo obbligo ricade sia sul produttore, sia sull’utilizzatore dell’imballo e pertanto è auspicabile che tra questi due soggetti ci sia una intesa formale su chi applicherà l’etichetta ambientale. Nel caso sia l’utilizzatore ad apporla, il produttore deve comunque fornire le informazioni necessarie a una corretta identificazione.

 

Il secondo obbligo: quale composizione

L’etichetta deve inoltre riportare sempre la natura dei materiali impiegati sulla base della Decisione 97/129/CE. Quest’obbligo ricade sempre sul produttore² dell’imballaggio che dovrà quindi indicare la composizione dei vari materiali tramite i corretti codici alfanumerici (es.: 20 PAP per il cartone ondulato, 04 LDPE per polietilene a bassa densità o 84 C/PAP per carta e cartone/plastica/alluminio).

A differenza del precedente obbligo le informazioni inerenti la natura dei materiali costituenti l’imballaggio devono sempre essere riportate, sia che si rimanga all’interno delle varie filiere produttive, sia che si arrivi al consumatore finale.

 

Informazioni minime obbligatorie dell’etichetta ambientale

Le informazioni minime che le nuove etichette ambientali dovranno contenere sono una descrizione scritta o una rappresentazione grafica della tipologia d’imballo e l’identificazione del, o dei, materiali impiegati³ (es.: bottiglia in 01 PET e tappo in 05 PP) e l’indicazione sulla tipologia di raccolta, se differenziata o se indifferenziata (es. plastica – raccolta differenziata) dell’insieme o delle sue parti, se separabili.

 

Dove apporre l’etichetta ambientale

L’etichetta ambientale, completa di tutte le informazioni previste, deve includere tutti gli elementi costituenti l’imballo, compresi quelli separabili manualmente. L’etichetta deve quindi adattarsi a vari contesti e può essere apposta su:

• ogni elemento dell’imballo (scatola, nastro, chips riempitivi ecc);

•  sulla parte principale dell’imballaggio (flacone) ma deve riportare anche le indicazioni per il tutto;

• sulla componente che riporta già altre etichettature e rende più semplice l’aggiunta e la consultazione di queste informazioni.

L’etichetta inoltre può avere forma, dimensioni, colori e caratteri liberi, l’unico vincolo rimane quello della chiarezza e della facilità di interpretazione delle indicazioni fornite. Nel caso in cui le dimensioni dell’imballo non rendano possibile l’inserimento delle informazioni minime previste si possono utilizzare altri sistemi, purché di facile consultazione, per garantirne l’accesso (es. QR Code o App che rimandino a un sito o a documenti contenenti le indicazioni previste).

 

Un cenno alla normativa europea

Il riferimento normativo europeo è la Direttiva 94/62/CE, nota anche come “Direttiva imballaggi”, che stabilisce l’obbligo di indicare sugli imballaggi la natura del o dei materiali utilizzati. La Direttiva prevede inoltre che gli imballaggi siano opportunamente marcati (tramite apposizione sull’imballo stesso o su etichetta ad esso applicata) e che tale marcatura sia chiaramente visibile, di facile lettura e che sia visibile nel momento in cui si apre l’imballo. Infine la normativa europea prevede un sistema numerico di identificazione dei materiali e una serie di abbreviazioni da impiegare per “descrivere” il materiale stesso. Nel caso si decida di esportare un imballaggio all’esterno o lo si utilizzi per una spedizione all’estero, oltre a quanto sopra si dovrà verificare l’eventuale presenza di normativa locale che può aggiungere ulteriori obblighi così come fatto dalla Francia tramite la normativa “TRIMAN”. In base al Paese di destinazione si potrà quindi apporre una sola etichetta con tutte le varie indicazioni previste (anche in più lingue) o si dovranno realizzare differenti etichette in base ai singoli Paesi coinvolti.

 

Se non si applica l’etichettatura ambientale

Nel caso le indicazioni viste sino ad ora venissero omesse, cioè non si applicasse l’etichettatura ambientale sull’imballaggio, le sanzioni previste dalla normativa vigente (Art. 261 del D.lgs. 152/2006) variano da 5.200 a 40.000 € e sono a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219 (etichetta ambientale). Le sanzioni appena indicate posso essere applicate tanto al produttore quanto ai commercianti e ai distributori (secondo un principio di responsabilità condivisa).

 

Link utili

Oltre alle linee guida realizzate dal MiTE,per aiutare le imprese, CONAI ha aggiornato le proprie linee guida, ricche di esempi e illustrazioni, disponibili all’indirizzo: http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/

CONAI ha sviluppato una piattaforma in cui ha fatto convergere una serie di strumenti e guide per supportare le aziende a rispettare gli obblighi dell’etichettatura ambientale: http://www.etichetta-conai.com/

CONAI ha anche sviluppato uno specifico strumento online per aiutare le imprese a indentificare le informazioni minime da inserire nelle etichette ambientali dei propri imballaggi; dopo una registrazione gratuita, tramite una serie di semplici domande si genera un report, spedito via email, contenente tutte le necessarie informazioni per creare l’etichetta corretta per l’imballo in uso: http://e-tichetta.conai.org/#/login

Per orientarsi nella normativa europea inerente l’etichettatura degli imballaggi può essere d’aiuto consultare un sito web realizzato dall’associazione Expra (Extended Producers Responsibility Alliance) che raccoglie in un’unica pagina tutte le norme dei vari paesi UE: https://www.packaging4recycling.eu/all-labelling-popup.php