Italia capofila di un sistema virtuoso.

di Francesca Sassoli

Stampare consapevolmente, per dare e ricevere contenuti di pregio, per impreziosire prodotti curati nel dettaglio, come scelta e come valore aggiunto. Per anni si è assistito a un uso smodato di documentazione cartacea, ma oggi non è più così. In questa direzione anche per altri motivi, relativi a controlli più puntuali, va la fatturazione elettronica.

L’avvio della pratica della fatturazione elettronica ha visto l’Italia capofila europea, non senza intoppi, proprio in ambito comunitario: nel corso di questo articolo andremo a vedere i dettagli, analizzando la nuova disciplina in vigore dal 1° luglio 2022.“A oggi i singoli ordinamenti nazionali non hanno libertà assoluta di introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica, a causa di un paradosso di livello sovranazionale. Se l’Unione Europea, infatti, preme per un’efficace adozione di sistemi di fatturazione elettronica, è proprio una fonte comunitaria a limitarne indirettamente l’applicazione” specifica Luca Simoncini, Tax Advisor di Ayming Italia Srl SB.La Direttiva 112/2006 (la nota “Direttiva IVA”) sancisce i princìpi di piena parità di trattamento tra fatture cartacee ed elettroniche (art. 218: “Gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico”) e del necessario accordo del destinatario perché una fattura possa essergli trasmessa per via elettronica (art. 232: “Il ricorso a una fattura elettronica è subordinato all’accordo del destinatario”).

“Si comprende bene quindi l’impossibilità di obbligare un fornitore a emettere e-fattura se il suo cliente deve manifestare il suo consenso a riceverla in tale formato, peraltro essendogli riconosciuto pure il diritto di riceverla ordinariamente in formato cartaceo. Per aggirare l’ostacolo è necessario poter disapplicare questi articoli – specifica Simoncini – richiesta fatta dall’Italia con lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2017 e approvata con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo del 16 aprile 2018. Superando quindi l’empasse del paradosso, l’Italia, autorizzata a derogare agli articoli in questione per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, ha potuto introdurre un primo obbligo generalizzato di emettere fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 (per alcuni soggetti già sei mesi prima) – obbligo da cui erano esentate alcune categorie di soggetti, come per esempio i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della Direttiva”.

L’esempio virtuoso italiano

Gli ottimi risultati conseguiti dall’Italia nell’ultimo triennio hanno facilitato l’ottenimento nel 2021 di un’ulteriore proroga: l’Unione Europea ha concesso al nostro Paese di continuare a emettere norme in deroga ai suddetti articoli fino al 31 dicembre 2024, al fine di estendere ulteriormente l’obbligo di fatturazione elettronica. Nell’ambito del decreto PNRR 2 è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ad alcune categorie di soggetti precedentemente esclusi:- Soggetti rientranti nel regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);- Soggetti rientranti nel regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014);

– Soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito nell’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

L’obbligatorietà per questi soggetti scatta comunque in due diversi momenti: dallo scorso 1° luglio 2022 (se i ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente sono superiori a 25.000 euro) o dal 1° gennaio 2024 (se inferiori ai 25.000 euro).

Novità sulla trasmissione telematica

C’è una seconda, importante novità e riguarda l’obbligo di trasmissione telematica (e-reporting) dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. “Lo strumento sin qui adottato a tale scopo, il cosiddetto Esterometro, è ormai definitivamente andato in pensione quest’estate – illustra Luca Simoncini – visto che l’ultimo adempimento in tal senso era quello relativo alle suddette operazioni che hanno avuto luogo nel secondo trimestre del 2022. Va però precisato che con l’accantonamento dell’Esterometro non viene meno il relativo obbligo di trasmissione telematica. I dati delle operazioni in esame dovranno comunque essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate e il canale di trasmissione di questi dati è il medesimo con cui si inviano le fatture elettroniche: è stata recepita infatti un’istanza di semplificazione degli adempimenti per i soggetti obbligati. In altre parole: anche i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, verranno comunicati all’Agenzia delle Entrate in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio. Da tale obbligo restano sempre escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o fattura elettronica”.

Per le fatture attive, relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si utilizzerà il tipo documento “TD01” mentre il campo “codice destinatario” andrà valorizzato col codice “XXXXXXX”. Per le fatture passive, invece, si utilizzerà il tipo documento “TD17”, “TD18” e “TD19”. È fatta salva la possibilità di integrazione e autofattura in formato analogico, da trasmettere poi secondo le nuove modalità. I termini previsti per la trasmissione dei suddetti dati sono riportati all’art. 12 del D.L. 73/2022 (il c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno. I dati delle fatture attive andranno trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi mentre i dati delle fatture passive andranno trasmessi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Le sanzioni

Evidenziamo anche alcune novità in campo sanzionatorio: “In materia di fatturazione elettronica, per errori od omissioni restano applicabili le sanzioni previste all’art. 6 D.Lgs. 471/97, che erano state sospese per il terzo trimestre del 2022, solo per i nuovi obbligati e solo se la fattura veniva corretta/emessa entro il mese successivo. In materia invece di trasmissione dei dati, per errori od omissioni vi sono lievi variazioni alle sanzioni. Si continua ad applicare la sanzione di 2 euro per ogni fattura ma fino al nuovo limite massimo di 400 euro al mese, mentre le sanzioni sono ridotte della metà e fino al nuovo limite massimo di 200 euro al mese se la trasmissione o la correzione viene effettuata entro i quindici giorni successivi”.

In questo scenario normativo che vede l’Italia capofila di un sistema sempre più efficace ed efficiente, è sempre più necessario aggiornarsi e introdurre cambiamenti strutturali in azienda.