Bonus pubblicità, c’è tempo solo dall’1 al 31 ottobre 2019 per richiederlo. Si tratta di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali start up. In vigore grazie alla conversione in legge del decreto su cultura e sport a inizio dello scorso agosto, per aver diritto al credito d’imposta è necessario che l’investimento sia superiore almeno dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente, ossia sia incrementale. Ricordatevi la scadenza ma non correte: l’ordine cronologico di presentazione delle domande non sarà rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

Il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari sostenuti da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali sui mezzi di informazione a decorrere dal 2019 è del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Negli anni passati per le piccole e medie imprese era possibile ottenere una maggiorazione fino al 90%, ma nella nuova legge questa possibilità non è più prevista perché non è mai arrivata una necessaria autorizzazione in sede europea. “A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1”, si legge infatti in Gazzetta Ufficiale.

Chi può chiederlo

Possono presentare domanda i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno un punto percentuale gli analoghi investimenti effettuati nel corso del 2018 sugli stessi mezzi di informazione. Se nessun investimento è stato dunque fatto nel 2018, non è possibile richiedere il Bonus pubblicità perché decade il concetto di “incrementale”. Escluse altresì tipologie di pubblicità che non coinvolgano mezzi di informazione, come cartellonistica, pubblicità sui social, volantini cartacei periodici, banner pubblicitari su portali online e similari.

Come si diceva, l’ordine di arrivo delle domande non determina l’importo dell’incentivo. Nel caso in cui ci siano troppe domande e non abbastanza risorse disponibili, verrà fatta una ripartizione percentuale tra tutti i richiedenti che avranno presentato domanda nei termini e nei modi stabiliti. Nel 2018 è stata concessa una percentuale del 40% circa, anziché del 75%. Non serve allegare nessun documento alla comunicazione, ma bisogna conservare tutta la documentazione che testimonia gli investimenti per cui si chiedere il credito d’imposta. L’agevolazione è concessa in base al regime “de minimis”: rischiano l’esclusione le imprese che hanno già utilizzato il plafond di 200 mila euro nel triennio.